Art. 10.

      1. L'articolo 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 10. - (Segretario generale). - 1. Il segretario generale ha, in via prioritaria, un rapporto fiduciario con il presidente dell'autorità portuale ed è nominato dal comitato portuale, su proposta dello stesso presidente, tra esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore disciplinato dalla presente legge.
      2. Il segretario generale è assunto con contratto di diritto privato della durata quadriennale, rinnovabile. Può essere rimosso in qualsiasi momento dall'incarico su indicazione e su proposta motivata del presidente, con delibera del comitato portuale.
      3. Il segretario generale:

          a) è preposto alla segreteria tecnico-operativa;

          b) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'autorità portuale;

          c) cura l'istruttoria degli atti di competenza del presidente e del comitato portuale;

 

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          d) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;

          e) cura l'attuazione delle direttive del presidente e del comitato portuale;

          f) elabora il piano regolatore portuale, avvalendosi della segreteria tecnico-operativa;

          g) riferisce al comitato portuale sullo stato di attuazione dei piani di intervento e di sviluppo delle strutture portuali e sull'organizzazione economico-produttiva delle attività portuali;

          h) provvede alla tenuta dei registri di cui all'articolo 24, comma 2.

      4. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'autorità portuale, il segretario generale si avvale del personale della medesima autorità».